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LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004

Segui Email LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004 (Consiglio dei Ministri n. 126 del 29 settembre 2003) TITOLO I DISPOSIZIONI

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004

(Consiglio dei Ministri n. 126 del 29 settembre 2003)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 56.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 270.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e’ determinato, rispettivamente, in 55.000 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.401 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e’ determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo, del saldo netto da finanziare e’ determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e’ determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita’ naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. .

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Articolo 2

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)

1. All’articolo 45 del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: “per i quattro periodi successivi” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota e’ stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al l gennaio 2004 l’aliquota e’ stabilita nella misura del 3,75 per cento.”.

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole “anni dal 1998 al 2003” sono sostituite dalle seguenti: “anni dal 1998 al 2004”;

b) al comma 5-bis, le parole “a decorrere dal 1 gennaio 2004” sono sostituite dalle seguenti. “a decorrere dal 1 gennaio 2005”.

3. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprieta’ contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

4. Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e’ esente da accisa. Per le modalita’ di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al regolamento emanato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29, comma 2,. la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: .

“c) le attivita’ di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche’ non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.”

b) dopo l’articolo 78 e’ inserito il seguente:

“Art. 78- bis (Altre attivita’ agricole)

-1. Per le attivita’ dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attivita’ dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita’, il coefficiente di redditivita’ del 15 per cento.

3. Per le attivita’ dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita’, il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento.

4. Le disposizioni di.cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche’ alle societa’ in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita’ stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.”.

c) All’articolo 85, e’ aggiunto il seguente comma:

“3. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’articolo 81,lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita’ di cui i all’articolo 29, eccedenti i limiti di cui alla lettera c) del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita’ di cui ai commi 2 e 3 dell’ articolo 78-bis”. Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l’articolo 34 e’ inserito il seguente: “Articolo 34-bis (Fornitura di beni e servizi nel settore agricolo) 1. – Per le attivita’ dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto e’ detenninata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalita’ stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica l0 novembre 1997, n. 442.”.

8. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: “imprese estrattive” e’ inserita la seguente: “, agricole”.

Articolo 3

(Altre misure)

1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 5, le parole “31 dicembre 2003” ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;.

b) all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: “l’anno 2003”, sono aggiunte le seguenti: “e per l’anno 2004”;

c) all’articolo 19, comma 3, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;

d) all’articolo 21, comma 3, le parole: “31 dicembre .2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;

e) all’articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.

2. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2091, n. 448, le parole: “31 dicembre 2003” e: “30 giugno 2004” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 dicembre 2004” e: “30 giugno 2005”.

3. All’articolo 30, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003”, sono sostituite dalle seguenti: “e’ stabilita sino al 31 dicembre 2004”.

4. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’irpef di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valgono fino alla data di presentazione, da parte della stessa al Governo, della relazione ivi prevista, e comunque per tutto l’anno 2004.

6. Nell’articolo 11, comma l-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: “reddito complessivo”, sono aggiunte le seguenti: “,diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,”.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo 4

(Universita’ e grandi enti pubblici di ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004 -2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita’ statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del quattro per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle Universita’ italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004 -2006, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del cinque per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’economia -e delle finanze, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e delle attivita’ produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’Agenzia spaziale italiana, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea, in quanto correlati ad accordi internazionali, nonche’ i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima Agenzia spaziale europea e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS

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Giovanni Lembo

Giornalista, sceneggiatore, speaker, podcaster, raccontastorie, papà imperfetto. Direttore di Sitopreferito.it e fondatore del Preferito Network. Conduce Preferito Cinema Show su Radio Kaos Italy tutti i martedì alle ore 15, e il podcast L'Edicola del Boomer sulle principali piattaforme. Gli piacciono i social, i fumetti, le belle storie, scrivere di notte con la musica nelle orecchie, vedere un sacco di film e sognare ad occhi aperti.

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