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LEGGE:maltrattamento degli animali

Segui Email LEGGE 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche’ di impiego degli

LEGGE 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche’ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

(Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 (Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e’ inserito il seguente:

“TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). – Chiunque, per crudelta’ o senza necessita’, cagiona la morte di un animale e’ punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudelta’ o senza necessita’, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e’ aumentata della meta’ se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e’ punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se’ od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra animali). –
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrita’ fisica e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’:
1) se le predette attivita’ sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita’ sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e’ sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E’ altresi’ disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attivita’ di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e’ pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita’. In caso di recidiva e’ disposta l’interdizione dall’esercizio delle attivita’ medesime”.

2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
“e’ punito” sono inserite le seguenti: “, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato”.
3. L’articolo 727 del codice penale e’ sostituito dal seguente:

“Art. 727. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita’ e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Il titolo IX del libro II del codice penale reca:

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Giovanni Lembo

Giornalista, sceneggiatore, speaker, podcaster, raccontastorie, papà imperfetto. Direttore di Sitopreferito.it e fondatore del Preferito Network. Conduce Preferito Cinema Show su Radio Kaos Italy tutti i martedì alle ore 15, e il podcast L'Edicola del Boomer sulle principali piattaforme. Gli piacciono i social, i fumetti, le belle storie, scrivere di notte con la musica nelle orecchie, vedere un sacco di film e sognare ad occhi aperti.

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