Norme in materia di sicurezza sport invernali
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“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 17 dicembre 2003, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
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Capo I
FINALITa’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalita’ e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princi’pi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita’ economiche nelle localita’ montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.
Capo II
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata