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DIRETTIVA 2003/86/CE DEL CONSIGLIO relativa al diritto al ricongiungimento familiare

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DIRETTIVA 2003/86/CE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

relativa al diritto al ricongiungimento familiare

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.10.2003 L 251/12)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunita’ europea e segnatamente l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a),
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di creare progressivamente uno spazio di liberta’, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunita’ europea prevede, da una parte, l’adozione di misure finalizzate alla libera circolazione dei cittadini, congiuntamente a misure di accompagnamento relative al controllo delle frontiere esterne, all’asilo e all’immigrazione e, dall’altra, l’adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
(2) Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformita’ con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che e’ consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(3) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessita’ di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In tale contesto esso ha affermato che l’Unione europea dovrebbe garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri e che una politica piu’ energica in materia d’integrazione dovrebbe proporsi di offrire loro diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell’Unione europea. Conseguentemente il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. La necessita’ di raggiungere gli obiettivi definiti a Tampere e’ stata riaffermata dal Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001.
(4) Il ricongiungimento familiare e’ uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilita’ socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunita’, enunciato nel trattato.
(5) Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione e convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilita’, eta’ o tendenze sessuali.
(6) Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare e’ opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
(7) Gli Stati membri possono considerare che le disposizioni stabilite dalla presente direttiva si applichino anche ai familiari che arrivano insieme.
(8) La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere la’ una normale vita familiare. In considerazione di cio’, occorre prevedere condizioni piu’ favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare.
(9) Il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare, cioe’ il coniuge e i figli minorenni.
(10) Dipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la riunificazione familiare per parenti in linea diretta ascendente, figli maggiorenni non coniugati, partners non coniugati o la cui relazione sia registrata, nonche’, in caso di matrimoni poligami, i figli minori di un altro coniuge.
L’autorizzazione al ricongiungimento familiare concessa da uno Stato membro a tali persone non pregiudica la facolta’ per gli Stati membri che non riconoscono l’esistenza di legami familiari nei casi contemplati dalla presente disposizione, di non concedere a dette persone il trattamento riservato ai familiari per quanto attiene al diritto di risiedere in un altro Stato membro, quale definito dalla pertinente legislazione comunitaria.
(11) Il diritto al ricongiungimento familiare dovrebbe essere esercitato nel necessario rispetto dei valori e dei principi riconosciuti dagli Stati membri, segnatamente qualora entrino in gioco diritti di donne e di minorenni. Tale rispetto giustifica che alle richieste di ricongiungimento familiare relative a famiglia poligama possono essere contrapposte misure restrittive.
(12) La possibilita’ di limitare il diritto al ricongiungimento familiare dei minori che abbiano superato i dodici anni e che non risiedono in via principale con il soggiornante intende tener conto della capacita’ di integrazione dei minori nei primi anni di vita e assicurare che essi acquisiscano a scuola l’istruzione e le competenze linguistiche necessarie.
(13) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l’esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonche’ l’ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonche’ trasparenti ed eque al fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.
(14) La riunificazione familiare puo’ essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare la persona che desideri ottenere la riunificazione della famiglia non dovrebbe costituire una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella nozione di ordine pubblico puo’ rientrare una condanna per aver commesso un reato grave. In tale contesto e’ da notare che nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica possono rientrare pure casi in cui un cittadino di un paese terzo fa parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale, sostiene una siffatta organizzazione o nutre aspirazioni estremistiche.
(15) Dovrebbe essere incoraggiata l’integrazione dei familiari.
A tal fine, dovrebbe essere loro attribuito, dopo un periodo di residenza nello Stato membro, uno statuto indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento, in particolare in caso di rottura del matrimonio e della convivenza. Essi dovrebbero avere accesso all’istruzione, all’occupazione e alla formazione professionale allo stesso titolo che il richiedente il ricongiungimento alle pertinenti condizioni.
(16) Poiche’ gli scopi dell’azione proposta, cioe’ l’istituzione di un diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che venga esercitato secondo modalita’ comuni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunita’ puo’ intervenire, in base al principio di sussidiarieta’ sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto e’ necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalita’ enunciato nello stesso articolo.
(17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunita’ europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, ne’ sono soggetti alla sua applicazione.
(18) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegata al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunita’ europea, non partecipa all’adozione della presente direttiva e non e’ vincolata, ne’ e’ soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Lo scopo della presente direttiva e’ quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)

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Giovanni Lembo

Giornalista, sceneggiatore, speaker, podcaster, raccontastorie, papà imperfetto. Direttore di Sitopreferito.it e fondatore del Preferito Network. Conduce Preferito Cinema Show su Radio Kaos Italy tutti i martedì alle ore 15, e il podcast L'Edicola del Boomer sulle principali piattaforme. Gli piacciono i social, i fumetti, le belle storie, scrivere di notte con la musica nelle orecchie, vedere un sacco di film e sognare ad occhi aperti.

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