Risarcimento del danno biologico e patrimoniale alla casalinga
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Con la sentenza n. 16896 depositata il 20 luglio scorso, la Corte di cassazione ha stabilito che le casalinghe in caso in infortunio dovranno essere risarcite oltre che del danno biologico anche del danno patrimoniale. Inoltre la Corte ha aggiunto che la casalinga va risarcita anche se si avvale dell’aiuto di una colf, precisando inoltre, accogliendo il ricorso proposto da una casalinga, che “chi svolge attività domestica, benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica; sicché il danno subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale e come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico.
Il fondamento di tale diritto – che compete a chi svolge lavori domestici sia nell’ambito di un nucleo familiare sia soltanto in favore di se stesso – è pur sempre di natura costituzionale, però, a differenza del danno biologico che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si basa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice)”.